Premi Pac, così funzionano i pagamenti per l’ecoschema 1

La Circolare Agea fa chiarezza anche sui premi di livello 2 legati al pascolo

Attualità

Premi Pac, così funzionano i pagamenti per l’ecoschema 1

Il 12 gennaio 2024 è stata sottoscritta una dettagliata circolare Agea che fa il punto sulle condizioni di ammissibilità agli aiuti e sulle procedure di controllo

 

Vi siete registrati a Classyfarm entro il 31 dicembre scorso e avete fatto del vostro meglio, nel corso dell’anno passato, per ridurre l’uso degli antimicrobici nella vostra azienda? Coraggio, perché allora il più sembra fatto. È quanto emerge dalla lettura delle regole sui pagamenti dell’ecoschema 1 fissate da Agea con la Circolare 2024.2664 del 12 gennaio 2024 (per chi volesse scaricarla e leggerla nel dettaglio: https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative). Di seguito, in ampia sintesi, i principali contenuti della Circolare.

L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura sottolinea innanzitutto che il pre-requisito essenziale per accedere ai premi dell’ecoschema 1 sia di livello 1 (riduzione dell’antimicrobico resistenza) che di livello 2 (adesione all'SQNBA con pascolamento) è infatti aver effettuato la registrazione/iscrizione a Classyfarm.

Nel caso del livello 1, viene poi confermato quanto già chiarito da precedenti disposizioni: il pagamento spetta agli allevamenti che presentano valori di DDD (giorni medi di trattamento nell’anno) inferiori o uguali alla mediana regionale calcolata per l'anno precedente, per la specie animale e per l’indirizzo produttivo di appartenenza (la categoria verrà presa in considerazione a partire dal 2024), oppure verrà erogato a coloro che, pur non riuscendo a rispettare il precedente criterio, hanno comunque ridotto di almeno il 10% l’uso degli antimicrobici rispetto all'anno precedente (ma in mancanza di quest'ultimo dato, vale unicamente il precedente criterio).

 

Premi di livello 2

La Circolare di Agea puntualizza inoltre quali sono i requisiti per avere accesso ai premi del livello 2: in attesa che vengano definiti i disciplinari dell’SQNBA, negli anni di domanda 2023 e 2024 l’allevatore aspirante all’aiuto, oltre ad aver aderito con successo al percorso di riduzione dell'impiego dei medicinali antimicrobici (livello 1), deve possedere superfici ammissibili a pascolo sulle quali è effettivamente esercitata "attività di pascolo", secondo quanto stabilito dal “Disciplinare di qualità” allegato al Decreto del Masaf dello scorso 15 dicembre, a cui il richiedente l'aiuto è chiamato ad aderire. Da notare, precisa la Circolare di Agea, che l’obbligo di adesione a tale disciplinare si ritiene automaticamente soddisfatto con l’avvenuta registrazione a Classyfarm e con la presentazione della domanda unica. Nel paragrafo successivo riportiamo cosa stabilisce il Disciplinare di qualità a proposito di "attività di pascolo".
Tutto ciò non riguarda, però, le aziende certificate bio e quelle piccole aziende (ovvero con meno di 20 UBA nel 2022 per la domanda 2023, e con meno di 10 UBA di consistenza media per gli anni successivi) che praticano "attività di pascolo", sempre nei termini sotto descritti: qualora ne abbiano fatto richiesta, queste due categorie di aziende hanno accesso ai premi del livello 2 senza bisogno di aderire al Disciplinare di qualità e, in futuro, all'SQNBA.

 

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Gli allevamenti bio e le piccole aziende praticanti attività di pascolo hanno accesso diretto ai premi del livello 2


Più complesso, invece, l’iter per chi ha fatto domanda di aiuto sia sul livello 1 che sul livello 2 (ma su diversi gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, visto che i due premi non sono cumulabili): per incassare i premi del livello 2, i richiedenti devono infatti produrre, entro il 16 febbraio 2024 per la domanda unica 2023, ed entro il 31 maggio per la domanda unica del 2024, un'apposita dichiarazione integrativa in cui viene specificato il codice allevamento, l'orientamento produttivo, il numero di capi pascolanti distinto per classi di animali, nonché la data di inizio e di fine pascolo (per le istruzioni operative: https://www.agea.gov.it/portale-agea/normative/istruzioni-operative-n-8-del-25-gennaio-2024-prot-orpum-n-6894).

 

Attività di pascolo

Secondo il "Disciplinare di qualità sul benessere animale al pascolo" allegato al D.M. del 15 dicembre 2023, il pascolo "è considerata attività agricola di produzione se è esercitata in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno 60 giorni, con un carico bestiame di almeno 0,2 UBA/ha/anno. Il carico deve essere comunque "adeguato alla conservazione del prato permanente", e tale vincolo viene rispettato qualora la densità del bestiame al pascolo non superi i 2 UBA/ha/anno nelle ZVN e i 4 UBA/ha/anno nelle zone non vulnerabili, fatto salvo quanto diversamente disposto da Regioni o Province autonome.