Facciamo il punto sulla stabulazione del vitello

I vitelli sono l’unica categoria bovina che sottosta al D.lgs. n. 126 del 7 luglio 2011

Gestione mandria

Facciamo il punto sulla stabulazione del vitello

Cosa impongono le norme vigenti e cosa propongono Classyfarm e Crpa per i bovini da latte fino ai 6 mesi di età

I vitelli, ossia i bovini sotto i 6 mesi di età, sono l’unica categoria bovina per la quale è in vigore una norma verticale specifica, il decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 (Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli). Oltre alla norma specifica è in vigore una norma generale (il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 – Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) che detta le regole “di base” per il benessere degli animali in allevamento.
Oltre alle norme, altre indicazioni importanti a livello italiano sono riportate nelle “Linee guida per la valutazione del benessere e della biosicurezza nell’allevamento bovino da latte”, messe a punto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna per la valutazione del rischio negli allevamenti (Classyfarm), e in altri manuali/opuscoli di enti di ricerca, quali il Crpa (“Stalle per vacche da latte” e “Strutture, attrezzature e impianti per vacche da latte, Buone Pratiche Zootecniche” della Regione Emilia-Romagna, relative alla misura 215).
Di seguito, per alcuni aspetti relativi al benessere dei vitelli vengono descritte le indicazioni riportate nelle norme vigenti e quelle aggiuntive proposte da Classyfarm e/o dal Crpa.
 

Box singolo

“Nessun vitello di età superiore alle 8 settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l’isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all’altezza al garrese del vitello, misurata quando l’animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all’estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli” (decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011).
Nella valutazione del rischio (Classyfarm) vengono riportate le seguenti indicazioni:
• le misure minime del box singolo sono pari a una lunghezza di 130 cm e una larghezza di 80 cm. Nel manuale viene anche riportato che occorre comunque verificare se il box sia idoneo o meno a ospitare il vitello, in base a quanto previsto dalla norma. Infatti, alcuni box singoli con misure inferiori a quelle precedentemente indicate potrebbero risultare comunque idonei, qualora ospitino animali per un periodo minore delle 8 settimane o soggetti di razze più piccole (per esempio, la Jersey);
• tutti i vitelli in buone condizioni di salute devono avere contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente con i soggetti vicini. Il manuale specifica che non può essere considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente;
• questo requisito di legge non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli presenti al momento della visita.
Per il box singolo è importante fare anche le seguenti considerazioni:
• il principale vantaggio di questa soluzione consiste nella possibilità di seguire individualmente il vitello e di separarlo sia dalla madre, sia dai coetanei. Mentre la separazione dalla madre è indispensabile in quanto le esigenze dei soggetti giovani in fatto di ambiente, alimentazione, pulizia, sorveglianza sono nettamente diverse da quelle degli adulti, la separazione dai coetanei (nonostante il contatto visivo e tattile), anche se allevati tutti sotto lo stesso tetto, è necessaria per prevenire la trasmissione di malattie e l’introduzione di peli nello stomaco, data l’abitudine dei vitelli di leccarsi a vicenda, specialmente dopo i pasti con latte. Inoltre, nei box singoli i vitelli sono meglio sorvegliati e si mantengono più calmi;
• nonostante le norme indichino che un vitello della lunghezza di 136 cm e dell’altezza al garrese di 90 cm necessiterebbe di un box lungo 150 cm e largo 90 cm, le buone pratiche zootecniche consigliano per un vitello di razza Frisona fino a 56 giorni di età box di dimensioni minime nettamente superiori (tabella 1).

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Box collettivo

“Per i vitelli allevati in gruppo, lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 chilogrammi, ma inferiore a 220 chilogrammi, e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 chilogrammi” (decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011).
Nella valutazione del rischio (Classyfarm) vengono riportate le seguenti indicazioni:
• i box collettivi devono essere misurati accuratamente e basta il riscontro di un singolo recinto o box in condizione non conforme al requisito di legge, per assegnare la risposta peggiorativa (non conformità);
• nessun vitello di età superiore alle 8 settimane può essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che non sia per comprovati scopi di isolamento sanitario;
• nel momento in cui tutte le condizioni di legge sono rispettate, la presenza dell’allattatrice automatica (lupa) è da considerarsi positivamente. Essa, infatti, si avvicina al comportamento naturale del vitello permettendogli di scegliere quando alimentarsi e offre un’alimentazione più omogenea, diminuendo i problemi digestivi.
• questo requisito di legge non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli presenti al momento della visita.
Nella valutazione Classyfarm la stabulazione in box collettivo viene considerata:
• “insufficiente” o “non conforme ai parametri di legge”, se le dimensioni del box sono inferiori ai limiti di legge oppure se uno o più vitelli oltre le 8 settimane è in box singolo;
• “accettabile” o “conforme ai parametri di legge”, se le dimensioni del box sono conformi o leggermente superiori (≤10%) ai limiti di legge;
• “ottimale” o “superiore ai parametri di legge” se le dimensioni del box sono superiori (> 10%) ai limiti di legge o se è presente la distribuzione automatica del latte, detta lupa, ma soltanto se le dimensioni del box sono almeno conformi ai limiti di legge.
Per le superfici di stabulazione nel box collettivo, il Crpa fornisce valori diversi a seconda di stabulazione a lettiera permanente (tabella 2) o a lettiera inclinata (tabella 3). Si tratta di superfici consigliate che vanno oltre i minimi di legge previsti per ogni tipologia stabulativa di box collettivo. Nelle tabelle vengono indicate la superficie stabulativa coperta totale, la superficie stabulativa coperta relativa soltanto al riposo (lettiera) e l’eventuale superficie stabulativa scoperta totale.

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Vitelli legati

“I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un’ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte. Se si utilizzano attacchi, questi non devono provocare lesioni al vitello e debbono essere regolarmente esaminati ed eventualmente aggiustati in modo da assicurare una posizione confortevole agli animali. Ogni attacco deve essere concepito in modo tale da evitare il rischio di strangolamento o ferimento e da consentire ai vitelli di muoversi secondo quanto disposto al punto 7”, ossia di “coricarsi, giacere, alzarsi e accudire a se stesso senza difficoltà” (decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011).
“La libertà di movimento propria dell’animale, in funzione della sua specie e secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni” (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).
Nella valutazione Classyfarm viene considerato “insufficiente” o “non conforme ai parametri di legge” un allevamento nel quale è presente anche un singolo soggetto stabulato legato, indipendentemente da quanti vitelli siano presenti. Lo stesso vale per il Crpa.
 

Gestione del colostro

“Ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita (decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011). Si tratta di un aspetto importante perché il colostro, alimento fondamentale per la copertura immunitaria del vitello (immunità passiva), deve essere somministrato per i primi 3-4 giorni (molto importanti i primi pasti a poche ore dalla nascita), utilizzando appositi poppatoi per controllarne il consumo. L’ideale sarebbe somministrare almeno 4 litri di colostro entro le prime 12 ore di vita con diverse assunzioni (almeno 2).

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Secondo Classyfarm, nel momento in cui tutte le condizioni di legge sono rispettate, la presenza della lupa nel box collettivo è da considerarsi positivamente
 

Distribuzione di alimento e acqua di bevanda

Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno 2 volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati ad libitum o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo. A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande, tuttavia, i vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell’acqua destinati ai vitelli” (decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011).
Per il fronte alla mangiatoia in Classyfarm vengono utilizzati i dati riportati nelle “Buone Pratiche Zootecniche” realizzate dal Crpa per conto della Regione Emilia Romagna sulla misura 215 del precedente Psr e relativa ai pagamenti per il benessere animale, e pari ad almeno 26 cm/capo per vitelli presvezzamento e 34 cm/capo per vitelli postsvezzamento.
Anche per gli abbeveratoi in Classyfarm vengono utilizzati i dati delle BPZ del Crpa, e pari a 14 capi per singolo abbeveratoio monoposto e 24 capi per 100 cm di fronte di abbeveratoio collettivo. In Classyfarm viene indicato che gli abbeveratoi devono essere regolarmente funzionanti, per questo devono essere periodicamente controllati e puliti in modo da garantire un flusso idrico costante. Lo stesso vale per l’impianto di abbeverata al fine di eliminare rapidamente eventuali malfunzionamenti o perdite.
Oltre a quanto riportato in Classyfarm, sono importanti per i vitelli la disponibilità di acqua di bevanda in ogni momento e l’installazione di 2 abbeveratoi in ogni box collettivo.
 

Illuminazione

“Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un’adeguata illuminazione artificiale” (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).
“Per consentire l’ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un’adeguata illuminazione fissa o mobile” (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146).
“I vitelli non devono restare continuamente al buio. A tale fine, onde soddisfare le loro esigenze comportamentali e fisiologiche, è opportuno prevedere, date le diverse condizioni climatiche degli Stati membri, una illuminazione adeguata naturale o artificiale che, in quest’ultimo caso, dovrà essere almeno equivalente alla durata di illuminazione naturale normalmente disponibile tra le ore 9 e le ore 17. Dovrà inoltre essere disponibile un’illuminazione adeguata (fissa o mobile) di intensità sufficiente per consentire di controllare i vitelli in qualsiasi momento” (decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011).
Nella valutazione del rischio (Classyfarm) vengono riportate indicazioni relative alle bovine, ma non specifiche per i vitelli:
• “insufficiente” se è assente l’impianto d’illuminazione;
• “accettabile” se è presente l’impianto d’illuminazione;
• “ottimale” se è presente l’impianto d’illuminazione e se l’intensità luminosa al buio è di almeno 40 lux.
Per il Crpa, la luce all’interno delle stalle o in prossimità di strutture mobili all’aperto svolge una funzione indispensabile per la salvaguardia della sicurezza e del comfort dell’operatore e degli animali allevati. Il valore minimo di lux dovrebbe essere di almeno 60 lux sia nel caso d’illuminazione naturale, sia nel caso di illuminazione artificiale. Un impianto d’illuminazione artificiale dovrebbe sempre essere presente sia all’interno delle stalle, sia in strutture mobili.

di Alessandro Gastaldo - Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA di Reggio Emilia